La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” interviene sull’art. 188 bis del Decreto Legislativo 152 del 2026 che riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Poniamo a confronto il testo originario e il testo modificato:
| Dlgs. 152/2005 art. 188 bis c. 3
Testo originario |
L. 199/2025 art. 1 c. 789
Testo modificato |
| 3 bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. | 3 bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6. |
Appare subito evidente come la modifica apportata abbia escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
- i Consorzi e i sistemi di gestione di cui all’art. 237 c.1 del Dlgs. 152/2006 che curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che vengono immessi sul mercato nazionale e dai prodotti importati – responsabilità estesa del produttore (EPR);
- i produttori di rifiuti pericolosi a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190 cc. 5 e 6 del Dlgs. 152/2006, vale a dire:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (ad es. liberi professionisti che non operano in forma di impresa).
Le modifiche introdotte da un lato sono coerenti con l’impianto complessivo del Dlgs. 152/2006 che ha previsto per questi produttori la possibilità di utilizzare modalità alternative per la tenuta del registro di carico e scarico, dall’altro introducono però un’ulteriore variabile per gli operatori della filiera raccolta – trasporto – trattamento dei rifiuti che dovranno utilizzare il FIR cartaceo anche per i rifiuti pericolosi prodotti dai soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
È certamente vero che l’utilizzo dei sistemi digitali può essere complesso nel caso di realtà piccole o non strutturate in forma di impresa e in questo senso le esenzioni introdotte si sono fatte carico delle difficoltà manifestate dalle organizzazioni di categoria e dai produttori stessi, non va trascurato però che, disaccoppiando il FIR digitale dalla produzione dei rifiuti pericolosi attraverso l’introduzione di un regime di esenzione, sembra crearsi una falla nel sistema RENTRI, nato appunto per garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi.
Con tutta probabilità seguiranno nei prossimi giorni chiarimenti applicativi da parte degli Enti competenti in modo da dare indicazioni chiare in vista del varo, a partire dal 13 febbraio prossimo, del FIR digitale (xFIR) come da tabella di marcia del RENTRI.
