
Negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria per 63 ambiti tariffari
ARERA con la sua Deliberazione del 30 dicembre 2025 591/2025/R/rif (Determinazione in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024 – 2025) offre indicazioni per elaborazione del PEF per il terzo periodo regolatorio (2026 – 2029).
La Deliberazione in questione giunge a conclusione, se di conclusione si tratta, di una complessa vicenda che ha visto numerosi gestori proporre ricorso giurisdizionale avverso le validazioni del PEF 2024 – 2025 operate da un Ente Territorialmente Competente (ETC) in quanto, a detta dei gestori, le determinazioni adottate sarebbero state viziate da interpretazioni discutibili nell’applicazione del metodo regolatorio e comunque tali da non garantire l’equilibrio economico finanziario. La vicenda interseca profili tecnici (corretta applicazione delle regole MTR-2), amministrativi (istruttoria e motivazione in capo all’Ente territorialmente competente) e, non da ultimo, economico-finanziari (sostenibilità della gestione e ripartizione dei rischi).
La Deliberazione ARERA non approva gli aggiornamenti tariffari 24-25
Va chiarito da subito come la Deliberazione non dispone l’annullamento dei PEF, né incide automaticamente sulla validità delle gare o dei contratti di servizio. Essa si limita a non approvare gli aggiornamenti tariffari 2024–2025 per diffuse criticità istruttorie e applicative del metodo (con particolare rilievo per carenze nella validazione dei dati di costo, utilizzo non coerente delle fonti contabili di riferimento – anno a-2 –, applicazione non adeguatamente motivata di detrazioni e insufficiente dimostrazione del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni). L’effetto principale è, dunque, il blocco degli incrementi tariffari proposti per il biennio interessato.
La mancata approvazione non determina “vuoti regolatori” né interruzioni del servizio o della riscossione: in assenza di nuove tariffe validamente approvate, opera il meccanismo di proroga delle tariffe vigenti fino a nuova deliberazione.
I temi importanti da attenzionare
Al di là dell’iter giudiziario che ha visto l’intervento del TAR Puglia e del TAR Lombardia e l’avvio di una istruttoria da parte di ARERA che a più riprese ha richiesto informazioni e delucidazioni all’ETC in questione, quel che rileva per chi si appresta ad operare con il MTR-3 è la “lezione generale” che è possibile trarre da quanto accaduto.
Rilevante è innanzitutto il tema dell’equilibrio economico finanziario della gestione che l’ETC è tenuto ad assicurare e che non può essere determinato su basi presuntive ovvero in altri termini:
- Il punto di equilibrio economico finanziario della gestione non può essere ricavato applicando al canone corrisposto dal Comune nell’anno a-2 una rivalutazione determinata dall’ETC che sia avulsa dai dati contabili prodotti dal gestore, come alcuni sostengono;
- Il punto di equilibrio economico finanziario, d’altro canto, non è neanche il riconoscimento “a piè di lista” dei costi esposti dal gestore applicando automaticamente i criteri di rivalutazione dei costi dell’anno a-2 definiti dall’Autorità, come altri affermano. Su questo punto, infatti, una giurisprudenza costante ha già chiarito che la rivalutazione del corrispettivo deve poggiare su dati contabili che giustifichino l’aumento del costo a carico della collettività.
ARERA in sostanza, nel bandire gli automatismi, ribadisce che il punto di equilibrio va individuato dall’ETC attraverso un processo di valutazione che, come detto chiaramente nel MTR-3, richiede il consenso del gestore. È evidente quindi da un lato la necessità per gli ETC, soprattutto per quelli di dimensione regionale, di dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa e di predisporre procedure che documentino il percorso fatto per arrivare alla determinazione del punto di equilibrio allegando le valutazioni espresse.
È chiaro inoltre, tra le righe, il messaggio più volte ripetuto dall’Autorità in questa e in altre deliberazioni di pari tenore: l’individuazione del punto di equilibrio della gestione è una vicenda che riguarda il Comune, il gestore del servizio e l’ETC. In assenza del consenso tra le parti sul quantum e sull’applicazione del metodo, traslare la questione sul tavolo dell’Autorità non è affatto risolutivo anzi espone le parti a seri rischi in quanto:
- ARERA valuta la coerenza regolatoria, respingendo al mittente ogni questione in merito al punto di equilibrio della gestione. Nel caso di specie la mancata approvazione dei provvedimenti riferiti agli anni 2024 – 2025 riporta gli ambiti tariffari ai valori del PEF 2023, aggravando e non risolvendo il contenzioso tra le parti e ponendo serie questioni di tenuta dei conti dell’Ente Comune nell’anno 2026 che, salvo diverse e improbabili determinazioni dell’ETC, dovrà operare un sostanzioso conguaglio a favore dei cittadini;
- ARERA nel concludere negativamente il procedimento di verifica si riserva di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 valutando cioè l’applicazione di sanzioni pecuniarie in danno delle parti.
Ecco, quindi, come la ricerca del punto di equilibrio della gestione vada agita applicando un trade off tra le parti, tenendo sempre in evidenza i dati contabili della gestione ed evitando che la questione deflagri attingendo al livello dell’Autorità: in questo si misura anche la capacità di gestione e tenuta dell’ETC, soggetto terzo fra Comune e gestore.
Da qui discende un corollario pratico: laddove la gestione evidenzi tensioni economiche (incrementi di costo, sopravvenienze, variazioni del perimetro), la risposta non può essere un “aggiustamento” indifferenziato della tariffa; né può essere la negazione aprioristica di qualunque adeguamento. Occorre, invece, attivare, caso per caso, gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento e dalla lex contractus.
Il ruolo della relazione di accompagnamento redatta dal gestore
Altro elemento che sembra emergere con tutta evidenza nella lettura della deliberazione è il ruolo fondamentale che assume la relazione di accompagnamento redatta dal gestore, documento necessario a corredo del processo di validazione, ma posto solitamente in secondo piano rispetto all’elaborazione della parte numerica contenuta nel tool di calcolo.
È proprio su questo punto, infatti, che ARERA rileva una grave incongruenza in quanto asserito dall’ETC secondo il quale “nessuno dei gestori indicati in missiva ha mai ritenuto di accedere agli strumenti messi a disposizione dalla disciplina regolatoria per superare le criticità determinate dalla carenza di equilibrio economico finanziario della gestione”. L’Autorità al contrario, dopo aver letto le relazioni di accompagnamento prodotte dai gestori sostiene invece che: “…taluni gestori evidenziano nelle proprie relazioni di accompagnamento come <<la gestione, in conseguenza delle determinazioni della Stazione Appaltante che hanno alterato il sinallagma contrattuale, non sia in equilibrio>>, disequilibrio che peraltro avrebbe avuto alle volte origine anche in un contesto temporale antecedente al biennio 2024 – 2025, nonché in taluni casi, segnalando la richiesta di <<applicazione di quanto disposto dall’Autorità al punto 4.7. del MTR-2>> ed evidenziando le specifiche situazioni che avrebbero alterato l’equilibrio contrattuale”.
In questo caso la relazione di accompagnamento, se letta in modo critico dall’ETC, avrebbe già attivato un alert in riferimento a tutto il processo di validazione: è di tutta evidenza, infatti, come i gestori, a fronte di quanto esplicitato, ponessero in risalto criticità gravi che invece sembrano essere state obliterate dall’Ente, alimentando quindi il contenzioso.
Conclusioni
La Deliberazione 591/2025/R/rif è un elemento importante per far comprendere come, al di là del profilo contabile e di quello del diritto amministrativo insiti nel MTR, sia rilevante e direi quasi decisiva la capacità organizzativa e di tenuta necessaria per concludere il processo di validazione soprattutto se questo debba essere condotto su larga scala, riguardando cioè centinaia di ambiti tariffari. MTR-3 inoltre è ancor più esplicito dei suoi predecessori: il consenso tra le parti va trovato sul tavolo dell’ETC che non può determinare in maniera discrezionale il quantum, adottando criteri logici ma al tempo stesso semplificativi. Il punto di equilibrio della gestione, infatti, va ricercato, valutato, concordato e documentato con la partecipazione di tutto gli attori coinvolti.