Normative e giurisprudenza

La delibera 387 di ARERA: inquadramento

Con la deliberazione del 3 agosto 2023 387/2023/r/rif, ARERA introduce obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

Fra le diverse motivazioni che l’Autorità porta a supporto della delibera, troviamo anche il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE), che ha modificato l’articolo 222 “Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione” del decreto legislativo 152/06, prevedendo che:

  1. a) “gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni (…) garantisc[ano] la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del [medesimo] decreto legislativo (…)” (comma 1 del citato articolo 222);
  2. b) i servizi “s[ia]no prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità (…)”, e disponendo contestualmente che “i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)” (comma 2 del citato articolo 222).

Una delibera, quindi, che mette al centro ancora una volta il tema dell’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, e dell’effettiva riciclabilità dei materiali raccolti: una visione perfettamente in linea con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti.

Il timing

Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall’1 gennaio 2024.

Tutti gli obblighi si fondano su indicatori ripartiti in quattro categorie:

  • efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l’efficacia dell’attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale
  • efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l’incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti
  • continuità del servizio, finalizzata a verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni
  • qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l’utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione

Le modalità di monitoraggio del set di indicatori individuati da ARERA sono stabilite nell’Allegato A della deliberazione.

L’approccio graduale di ARERA

Gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani sono attivi dal 1 gennaio 2024, ma ARERA ha scelto di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione di eventuali obiettivi di mantenimento e di miglioramento, che saranno definiti anche in esito delle evidenze desumibili dall’attività di monitoraggio.

Fonte: https://www.arera.it/

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