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La delibera 387 di ARERA: gli indicatori

Con la deliberazione del 3 agosto 2023 387/2023/r/rif, ARERA introduce obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

Indicatori di efficienza della raccolta e qualità delle frazioni soggette all’EPR

L’articolo 2 della deliberazione definisce quali sono gli indicatori di efficienza della raccolta e qualità, delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, che dovranno essere monitorati a partire dal 1 gennaio 2024.

  • Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (a)

È determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi da questi sistemi, e la quantità raccolta.

  • Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (b)

È definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi stessi.

  • Avvio a riciclaggio della frazione organica (c)

Gli indicatori relativi a questo punto riguardano il rapporto tra la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica (anche quelli misti) e la quantità raccolta.

  • Qualità della raccolta differenziata della frazione organica (d)

In questo caso la qualità è determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio o digestione anaerobica (inclusi quelli misti).

Il macro indicatore sull’efficacia dell’avvio al riciclaggio

L’articolo 2 della deliberazione definisce anche il macro-indicatore “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, che è espresso dal prodotto tra gli indicatori spiegati in precedenza, alle lettere a) e b).

La gestione degli scarti

L’articolo 2 della deliberazione definisce inoltre gli indicatori di efficienza nella gestione degli scarti.

  • Incidenza degli scarti (a)

L’indicatore è definito dal rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell’impianto.

  • Efficienza di gestione degli scarti (b)

Questo indicatore è inteso come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e/o di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall’impianto di trattamento.

Gli indicatori sulla continuità del servizio

La delibera introduce inoltre alcuni indicatori sulla continuità del servizio operato dagli impianti, che riguardano il “tempo di preavviso”, inteso come il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l’inizio dell’interruzione; il “Numero delle interruzioni”, definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso; infine, la “Durata delle interruzioni con e senza preavviso”, determinata dalla somma delle durate, espresse in ore, delle singole interruzioni con e senza preavviso.

Gli indicatori sulla qualità commerciale della filiera

Non mancano alcuni indicatori sulla qualità commerciale della filiera, in particolare:

  • Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti, che è definito dalla media dei tempi (espressi in giorni lavorativi) che passano tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto del reclamo scritto dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
  • Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione, definito dalla media dei tempi (espressi in giorni lavorativi) che passano tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di informazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
  • Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione, determinato dalla media dei tempi (ancora espressi in giorni lavorativi) che passano tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

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