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Delibera 387 di ARERA: l’Allegato A

Con la deliberazione del 3 agosto 2023 387/2023/r/rif, ARERA introduce obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. L’Allegato A della deliberazione indica le modalità di monitoraggio del set di indicatori individuati da ARERA.

In questo articolo, analizziamo gli obblighi di trasparenza espressi nei Titoli VI e VII dell’Allegato A.

Obblighi in materia di siti internet: il Titolo VI

Dal 1 gennaio 2024, i gestori degli impianti di trattamento sono tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che dovrà presentare alcuni contenuti informativi minimi, i quali dovranno essere organizzati per favorire la comprensibilità delle informazioni. I contenuti informativi minimi riguardano i recapiti telefonici e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni e di rettifica di fatturazione; gli orari di apertura dell’impianto; la comunicazioni agli utenti conferitori inerenti a interventi non programmati che comportano un’interruzione del servizio; le comunicazioni agli utenti conferitori da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio (o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti conferitor); le performance effettivamente conseguite dall’impianto, riferire agli indicatori della deliberazione 387 di ARERA; infine, le condizioni economiche di accesso all’impianto di trattamento.

Nella medesima sezione del sito internet, il gestore dell’impianto dovrà inserire in modo chiaro ed evidente le variazioni di rilievo nell’erogazione del servizio di trattamento, che dovranno essere comunicate con un congruo preavviso. Quali sono le variazioni di rilievo? Ad esempio, la modifica dell’orario di apertura dell’impianto.

Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione: il Titolo VII

Dal 1 gennaio 2024, i gestori degli impianti dovranno rispettare alcuni obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente.

L’ETC dovrà trasmettere ad ARERA ogni anno e con riferimento ai valori dell’anno precedente, i dati inerenti agli indicatori (definiti al Titolo II) rilevati e comunicati separatamente per ogni ambito tariffario: per rendere possibile questa comunicazione, il gestore della raccolta e trasporto dovrà trasmettere all’ETC i dati necessari al calcolo degli indicatori

I gestori degli impianti di trattamento dovranno trasmettere ad ARERA i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo III, al Titolo IV, al Titolo V, ciascuno per le parti di competenza, rilevati e comunicati separatamente per ogni impianto.

L’Autorità potrà utilizzare le informazioni ed i dati precedentemente descritti per controlli, anche a campione, “per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento”, nonché per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati.

L’Allegato A descrive inoltre gli obblighi di registrazione: questo significa che sia il gestore della raccolta e trasporto che il gestore dell’impianto di trattamento dovranno predisporre un registro, disponibile su piattaforma informatica, per censire le informazioni e i dati relativi agli indicatori di sua competenza.

L’obbligo di registrazione riguarda quindi:

  • gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata (descritti al Titolo II), che il gestore della raccolta e trasporto deve registrare per ciascun ambito tariffario e su base annuale
  • l’indicatore di incidenza degli scarti (art. 8), su base annuale
  • l’indicatore di efficienza di gestione degli scarti (art. 9), su base annuale
  • ogni interruzione di servizio da parte dell’impianto di trattamento, reclamo, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di fatturazione inerente al servizio di trattamento
  • per ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione (che produca un credito a favore dell’utente conferitore), il gestore dell’impianto di trattamento dovrà anche registrare la data di accredito della somma non dovuta dall’utente conferitore

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